TERMINI E CONDIZIONI

  1. Contenuto ed oggetto

1.1.  Le presenti Condizioni Generali, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le parti, regolamentano tutte le spedizioni e i trasporti affidati dal cliente ad ALBERTI GERMANO E SANTI ROMANO S.R.L., con sede legale in Cortemaggiore (Pc), Via Salvo d’Acquisto, 7/9, C.F. e P.IVA 00840400337 (d’ora in avanti AeS), e integrano quanto previsto dai documenti di trasporto trasmessi.

1.2.  Il Contenuto delle presenti Condizioni Generali è reso integralmente disponibile sul sito http://www.albertiesanti.it/termini-e-condizioni/ e formano parte integrante dell’accordo fra AeS e il proprio Committente.

1.3.  Per l’esercizio della propria attività, AeS si avvale della collaborazione di Vettori italiani regolarmente iscritti all’Albo Autotrasportatori in conto terzi o di vettori stranieri dotati di medesimi requisiti tecnici e qualitativi e si preoccupa di accertarsi della regolare autorizzazione degli stessi, raccogliendo la documentazione necessaria a comprovare l’esistenza dell’iscrizione all’Albo o ad altro organismo equipollente ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge vigente.

  1. Accettazione dei termini e delle Condizioni Generali

2.1. Salvo che eventuali modifiche a tali termini non siano richieste dalla legge applicabile o dalle autorità competenti, resta inteso che alle prestazioni di spedizione e trasporto affidate si applicheranno le Condizioni Generali in vigore al momento dell’invio dell’ordine di affidamento del singolo incarico. Qualora una qualsiasi previsione delle presenti condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l’efficacia delle altre previsioni, che rimarranno efficaci e vigenti.

2.2. AeS si riserva il diritto di modificare ed integrare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno il contenuto delle Condizioni Generali e, in tale evenienza, queste ultime verranno inviate alla mandante e saranno pertanto considerate generalmente conosciute e accettate.

2.3. Ogni eventuale integrazione e/o modifica apportata dal Committente alle Condizioni Generali di Vendita si riterrà invalida ed inefficace se non espressamente approvata per iscritto da AeS.

2.4. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e quanto eventualmente indicato nelle conferme d’ordine e/o nei documenti di trasporto saranno da intendersi prevalenti le condizioni di cui ai suddetti documenti.

2.5. Laddove il Committente affidi la spedizione con istruzioni orali o scritte in conflitto con i termini e le Condizioni Generali di AeS e questa non le abbia espressamente autorizzate ed approvate per iscritto, da AeS non sarà in alcun modo vincolata alle stesse.

  1. Disciplina ed oggetto del rapporto

3.1. Tutti gli ordini dovranno pervenire con congruo anticipo ad AeS in forma scritta a mezzo e-mail all’indirizzo comunicato dal vostro commerciale di riferimento specifico per ogni servizio, almeno 48 ore lavorative prima del giorno di partenza del trasporto.

3.2.  Ogni eventuale cancellazione dell’ordine di spedizione affidato dovrà essere comunicata con le stesse modalità di cui al punto che precede entro e non oltre le ore 12:00 del giorno precedente a quello della presa in carico della merce.

3.3. Eventuali cancellazioni e/o rettifiche pervenute oltre tale termine, daranno comunque luogo all’addebito integrale degli spazi e dei mezzi prenotati secondo la misura di tariffario e al risarcimento dell’ulteriore danno patito.

3.4. Qualora si rendesse necessario prenotare la consegna (booking) sarà onere della mandante avvisare AeS in forma scritta al momento dell’invio dell’ordine stesso fornendo il recapito telefonico di riferimento o l’eventuale indirizzo e-mail.

3.5. In concomitanza dell’invio dell’ordine dovrà essere espressamente comunicata altresì ogni eventuale informazione rilevante per la procedura di carico e scarico. In particolare, qualora si renda necessario l’ausilio di un mezzo dotato di attrezzature particolari (ad esempio sponda idraulica) ovvero nelle ipotesi in cui per accedere al luogo di carico e/o scarico ci fossero delle restrizioni ai mezzi. Tali richieste saranno soggette a tariffazione separata.

3.6. In caso di carichi parziali, AeS impiegherà il medesimo veicolo per effettuare più consegne. La possibile attesa presso anche uno solo dei punti di consegna programmati potrebbe comportare un ritardo o lo slittamento della consegna stessa. In ogni caso, per tali ragioni, non sarà accettato alcun reclamo o alcuna richiesta di risarcimento per tale eventuale ritardo, intendendosi sin d’ora rinunciata la facoltà di agire in tal senso da parte della Committente.

3.7. Il tempo massimo di attesa dedicato alle procedure di scarico della merce è fissato in 30 minuti. Decorso tale termine senza che venga perfezionata tale fase, da AeS avrà facoltà di allontanarsi e di riprogrammare la consegna con addebito dei costi addizionali in capo alla Committente.

3.8. Al fine di rendere possibile l’esecuzione del trasporto, sarà onere della mandante assicurare che su ogni pallet o collo sia sempre apposta un’etichetta ben visibile con l’esatta specificazione della ragione sociale e dell’indirizzo completo del luogo di destinazione della merce. Lo stesso indirizzo dovrà essere chiaramente indicato sui documenti di trasporto che accompagnano la merce unitamente alla descrizione della medesima e dovrà essere specificata l’indicazione del numero di colli e del relativo peso così come ogni ulteriore eventuale informazione dirimente per il corretto trasporto.

3.9. Salvo che venga concordata l’effettuazione di servizi speciali, il servizio fornito da AeS si limita al ritiro, trasporto, sdoganamento (se necessario e richiesto) e riconsegna della merce.

  1. Responsabilità e copertura assicurativa

4.1. La Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (e successive modifiche) regola e disciplina l’ambito della responsabilità di AeS per i servizi affidati ed aventi ad oggetto trasporti in ambito internazionale effettuati su gomma.

4.2. Sulla scorta di quanto sopra, AeS potrà essere considerata responsabile per eventuali perdite e/o avarie entro il limite di 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni Kg lordo di merce perduta o avariata, fatto salvo il diritto della Committente di compiere espressa richiesta ad AeS al fine di ottenere un innalzamento di tale limite (c.d. interesse speciale alla riconsegna) e/o l’attivazione di una copertura assicurativa che preveda un massimale superiore a quanto normativamente previsto. In tali ipotesi, resta inteso – e la Committente accetta tale clausola condividendone integralmente la portata – che sarà diritto di AeS operare una maggiorazione dei costi preventivati per la spedizione con l’esposizione di tariffazione separata.

4.3. Nell’ambito dei trasporti su gomma effettuati su territorio nazionale, viene prefissato quale valore per l’eventuale responsabilità di AeS in caso di perdita e/o avarie il limite di responsabilità di Euro 1,00 per ogni kg lordo di merce trasportata ex art.1696 c.c.. fatto salvo il diritto della Committente di compiere espressa richiesta ad AeS al fine di ottenere un innalzamento di tale limite e/o l’attivazione di una copertura assicurativa che preveda un rimborso superiore a quanto normativamente previsto.

4.4. Per quanto concerne i trasporti eventualmente eseguiti via mare, AeS sarà tenuta, in caso di accertata responsabilità, alla rifusione del danno entro i limiti di quanto stabilito dalla Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative alla polizza di carico, firmata a Bruxelles il 24 agosto 1924, come emendata dal protocollo firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968 e dal protocollo firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1979 (Regole dell’Aja – Visby), nella sua versione più recente.

4.5. Per quanto concerne i trasporti eventualmente eseguiti per via aerea, AeS sarà tenuta, in caso di accertata responsabilità, alla rifusione del danno entro i limiti di quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal del 1999, nella sua versione più recente.

4.6. Per quanto concerne i trasporti eventualmente eseguiti in regime di multimodalità AeS sarà convenzionalmente tenuta, in caso di accertata responsabilità, alla rifusione del danno entro i limiti di quanto stabilito dalla Convenzione CMR.

4.7. In considerazione dei limiti specificati nelle clausole che precedono, in nessun caso AeS potrà essere ritenuta responsabile, per qualsiasi titolo o ragione, di eventuali danni subiti dalla merce trasportata nel caso in cui dalla Committente non siano stati rispettati i limiti di volume e peso espressamente evidenziati.

4.8.  In ogni caso, AeS diverrà responsabile della merce affidatale per il trasporto unicamente dalla presa in consegna della stessa e ne sarà tale durante la sua esecuzione e sino al momento di recapito al destinatario.

4.9. È inteso che AeS non può essere in alcun modo ritenuta responsabile per perdite, danni, ritardi o mancate consegne conseguenti a caso fortuito, forza maggiore e/o comunque derivanti da circostanze al di fuori del proprio controllo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, guerre, epidemie, incidenti/avarie a mezzi di trasporto, scioperi, rapina, provvedimenti delle autorità).

4.10. Nessun risarcimento, in alcun caso, è dovuto da AeS per danni consequenziali e/o indiretti (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancato guadagno, mancate vendite, perdita di clientela, mancato fatturato, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto).

4.11. I beni affidati ad AeS saranno assicurativamente assoggettati a copertura per responsabilità vettoriale. Laddove il cliente ritenesse tale copertura insufficiente, sarà suo onere richiedere ad AeS la stipula di idonea copertura a valore (c.d. All risks), i cui relativi costi saranno sostenuti dal cliente stesso.

  1. Liquidazione dell’indennizzo

5.1. In caso di comprovata responsabilità di AeS per i casi declinati nell’art. 4 che precede, sarà onere della mandante denunciare quanto rilevato entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla consegna della merce a destino, termine che si intende tassativo.

5.2. Tale denuncia dovrà essere inviata agli indirizzi specificati nell’art. 3.1. e al contempo dovrà essere corredata di idonea documentazione atta a supportare quanto lamentato.

5.3. In ogni evenienza, il pagamento di qualsivoglia indennizzo – ferme le misure di liquidazione specificate nel testo dell’art. 4 delle presenti Condizioni Generali – sarà sempre subordinato alla presentazione della fattura di origine nonché della distinta pesi e di ogni ulteriore documento utile a dar prova del valore, della tipologia e del quantitativo della merce affidata allo spedizioniere onde poter compiere idonea quantificazione dei danni effettivamente rilevati.

  1. Reclami

6.1. Sarà esclusivo onere della Committente, nel caso in cui dovesse essere rilevato un danno ovvero una differenza quantitativa fra la merce affidata e quella effettivamente giunta a destino, informare il destinatario finale di tale rilievo nonché esporre formale contestazione scritta all’autista addetto alla consegna dei beni mediante l’apposizione di espressa ed analitica riserva sui documenti di consegna e invio di espresso reclamo agli indirizzi noti di cui all’art. 3.1.

6.2. Parimenti, contestualmente allo scarico, ove si verifichino le ipotesi di cui al punto che precede, sarà onere e cura della Committente ovvero del destinatario finale dei beni raccogliere un report fotografico che possa dar prova di quanto lamentato. Tale documentazione, dovrà essere inviata ad AeS unitamente al reclamo che, in assenza, non potrà essere accolto.

6.3. Solo nelle ipotesi di integrale ottemperanza alla procedura di cui ai punti che precedono per l’esposizione di eventuali doglianze e l’allegazione probatoria, AeS prenderà in carico l’esame della posizione. Differentemente, AeS non accetterà alcuna forma di reclamo e sarà al contempo esentata da qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi tipo imputabile.

6.4. Resta sin d’ora inteso, ad ogni modo, che ove dall’esito delle verifiche compiute, AeS dovesse effettivamente ravvisare gli estremi di un eventuale indennizzo, la Committente non avrà facoltà di portare in compensazione ovvero scomputare, neppure parzialmente, tali somme da quanto ad AeS per il trasporto effettuato o con eventuali ulteriori crediti vantati da AeS nei confronti della Committente.

6.5. AeS non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del contenuto dei colli trasportati, di cui la stessa non è posta nella possibilità di avere conoscenza. Il controllo effettuato da AeS, si limiterà alla verifica della corrispondenza fra il numero dei colli indicato sui documenti di trasporto ed il numero di colli effettivamente presenti al momento di affidamenti della merce, ove ciò sia possibile. Eventuali differenze fra quanto prospettato nei documenti rappresentativi della merce e quanto ricevuto in consegna verrà espressamente segnalato alla Committente prima dell’avvio del trasporto.

6.6. AeS avrà facoltà di respingere eventuali reclami qualora gli stessi vengano avanzati dalla Committente senza la presenza di analitiche riserve scritte al momento dello scarico sul CMR controfirmate dall’autista che ha effettuato la consegna.  Tali riserve dovranno essere specifiche ed indicare chiaramente la natura del danno lamentato ed i quantitativi esatti di merce che si presume danneggiata.

6.7. Ove la merce giunta a destino dovesse essere ritenuta danneggiata, resta inteso che la stessa dovrà essere comunque scaricata nel deposito del destinatario e dovrà rimanere a disposizione per eventuali controlli e accertamenti da parte di AeS che, direttamente ovvero mediante perito all’uopo incaricato, avrà diritto di effettuare le dovute controverifiche.

  1. Condizioni, limitazioni del servizio, rifiuto e sospensione del trasporto

7.1. Non rientrando nelle categorie di merci assicurabili da polizza vettoriale, non potranno essere affidate senza previo accordo scritto ad AeS preziosi, titoli di qualunque tipo, quadri antichi, Articoli d’antiquariato, armi, valori bollati, tabacchi ed ogni qualsiasi prodotto non menzionato e che per legge non sia trasportabile in modo ordinario. Qualora AeS dovesse ritirare colli imballati che contengano in maniera occulta uno qualunque dei prodotti sopracitati, la stessa si riterrà esonerata da ogni tipo di responsabilità costituendosi parte lesa e con l’aggravante a carico del committente di tutte le conseguenze che ne scaturirebbero.

7.2. Per trasporti di merci deperibili, e in regime di ADR o di ATP, il trasporto potrà essere effettuato solo se le condizioni di esecuzione del servizio e le tempistiche siano state concordate per iscritto preventivamente.

7.3. Le franchigie al carico e allo scarico sono quelle stabilite dalle norme vigenti o da espresse pattuizioni tra le parti. Il Committente sarà tenuto a corrispondere le spese di sosta e/o le spese accessorie eventualmente sostenute da AeS.

7.4. Qualora AeS rilevi che un trasporto non è conforme ad uno qualsiasi dei requisiti e delle limitazioni di cui sopra potrà rifiutare di eseguire il trasporto in questione e, se il medesimo è già in corso, potrà sospenderlo e trattenere la merce in attesa di istruzioni, escluso ogni risarcimento in favore del Committente.

7.5. Qualora nei Paesi di origine, transito o destinazione dovessero esserci guerre, insurrezioni o sommosse, i trasporti potranno essere sospesi/annullati anche a viaggio già iniziato. È da intendersi escluso ogni diritto al risarcimento in favore del Committente; le coperture assicurative non saranno operanti.

  1. Corrispettivi e diritto di ritenzione

8.1.  AeS adotta un tariffario sulla scorta del quale viene generata l’offerta economica al Committente. Ogni prezzo viene espresso in Euro, Iva esclusa. Il vettore, in ogni momento, laddove ne ravvisi l’opportunità, avrà facoltà di mutare le proprie condizioni economiche salvo il dovere di darne congruo preavviso al Committente.

8.2. I pagamenti per i trasporti eseguiti dovranno essere effettuati secondo i termini espressamente convenuti fra le parti in sede di validazione del preventivo.

8.3. Ogni eventuale ritardo nell’adempimento di cui al punto che precede darà conseguenza al venir meno del beneficio dilatorio eventualmente concesso e farà insorgere in capo ad AeS il diritto di agire per il recupero dell’intero credito maturato nei confronti della mandante nonché di sospendere ogni eventuale ulteriore servizio programmato sino alla regolarizzazione effettiva della posizione contabile.

8.4. Del pari, il mancato pagamento sopra menzionato, comporterà per AeS la facoltà di richiedere – allo scadere dei termini indicati in fattura – il pagamento del dovuto maggiorato degli interessi ex D.gs. 231/2002 e successive modifiche nonché ogni ulteriore maggior importo maturato per i danni subiti.

8.5. In caso di mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti, AeS avrà diritto di privilegio e di ritenzione su qualsiasi merce che dovesse detenere, anche mediante sub-vettori o altri soggetti terzi, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto.

  1. Legislazione e foro competente

9.1. Le presenti condizioni generali di servizio e le successive scritture che ne dovessero scaturire si intendono disciplinati dalla legge italiana e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente articolo 4 in ambito di regime di responsabilità vettoriale per ciascun genere di trasporto affidato.

9.2.  Per ogni controversia relativa alla conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei rapporti contrattuali fra le parti sarà competente in via esclusiva l’Autorità giudiziaria italiana e il Foro di Piacenza.

  1. Riservatezza e trattamento dei dati

10.1.  Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza circa dati ed informazioni che dovessero acquisire nel corso del rapporto nascente dal presente accordo e si impegnano a restituirsi reciprocamente, alla sua scadenza, tutto il materiale e la documentazione ricevuti in relazione ai servizi svolti.

Con la conclusione del contratto le Parti si scambiano il proprio rispettivo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti riguardanti le rispettive società.  Dichiarano inoltre di aver avuto piena ed esaustiva conoscenza del contenuto e delle finalità del predetto trattamento così come previsto dal Regolamento UE 679/2016, nonché dei diritti loro conferiti ex artt.15-16-17-18-20-21 della suddetta norma, a tutela della riservatezza dei propri dati personali, impegnandosi a tal fine ad adottare le misure minime in quella sede previste.

Tutte le condizioni descritte nelle presenti Condizioni Generali si intendono integralmente conosciute ed accettate nel momento in cui la Committente affiderà ad AeS il trasporto.